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Ministero
Pubblica Istruzione |
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Docente di sostegno
scavalcata in graduatoria per
l'immissione in ruolo, vince ricorso
(Sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Napoli -Comunicato
sindacale del 16/5/2010)
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Il MIUR paga oltre 20.000,00 €
Soddisfazione del sindacato SAB che ha
patrocinato tutto il contenzioso.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di
Napoli, con sentenza passata in
giudicato n. 679/2010, riconosce il
risarcimento del danno da ritardata
immissione in ruolo ad A.N.
rappresentata e difesa in giudizio dall'aw.
Ferdinando Gelo del Foro di Napoli nella
complessiva somma di euro 16.897,83,
oltre rivalutazione e interessi maturati
dal settembre 2005 al saldo; condanna le
Amministrazioni resistenti (Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca e
la Direzione Scolastica Regionale della
Campania) ad assegnare alla ricorrente
una sede nella provincia di Napoli
invece di Benevento; condanna le
medesime convenute in solido alle spese
in complessivi 2.000,00 euro di cui
1.500,00 per onorario di difesa. Il
sindacato SAB che ha patrocinato tutta
la fase del contenzioso con il
segretario provinciale di Napoli prof.
Vincenzo Cozzino, esprime viva
soddisfazione per la conclusione della
vicenda che ha visto coinvolta una
docente di sostegno, scavalcata nella
graduatoria per l'immissione in ruolo,
da chi la seguiva. Nel merito, la
prof.ssa A.N. inserita nelle graduatone
dei concorsi regionali dei docenti di
scuola secondaria di 2° grado,
conseguiva il titolo di specializzazione
per l'area scientifica ADOl e chiedeva
di essere inserita nei rispettivi
elenchi ai fini dell'immissione in ruolo
anche sui posti di sostegno. Nel
procedere all'immissione in ruolo, la
Direzione Scolastica Regionale della
Campania, in un primo momento si
dimenticava di nominare A.N. ed
immetteva in ruolo altra docente che la
seguiva in graduatoria nella provincia
di Napoli; successivamente cercava di
sanare la svista nominando A.N., ai soli
fini giuridici, nella provincia di
Benevento e non Napoli, facendo così
perdere un anno di retribuzione con
l'assegnazione di una sede diversa da
quella in cui maturava diritto. Contro
tale modo di operare veniva presentato
il ricorso accolto con riconoscimento
del diritto ad essere assegnata a Napoli
e della retribuzione riferita anche al
periodo di mancata effettiva prestazione
di servizio, trattandosi di un diritto
di carattere patrimoniale e a carattere
ri sa rei torio originato dal
comportamento illegittimo della P.A., ed
il rigetto delle motivazioni addotte dal
Ministero quali quelli di meri disguidi
burocratici. Rileva il giudicante che le
prospettazioni difensive del MIUR
integrano una chiara confessione
giudiziale ex art. 2730 ce, laddove ha
ammesso che i fatti per cui è causa,
sono avvenuti a seguito dello
smarrimento degli atti amministrativi
necessari per l'assunzione della
ricorrente, ovvero, in definitiva, per
grave negligenza da parte della medesima
P.A. Né può dirsi verificata, nella
fattispecie, l'ipotesi di cui all'art.
1218 del ce, per il quale "il debitore
che non esegue esattamente la
prestazione dovuta è tenuto al
risarcimento del danno se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non
imputabile", non avendo fornito la
relativa dimostrazione nel corso del
giudizio per cui vanno condannate le
Amministrazioni ad assegnare la
ricorrente a sedi della provincia di
Napoli, essendo del pari ascrivibile a
colpa delle medesime resistenti la
perdita dell'istante della possibilità
di scegliere tale sede disponibile, se
convocata e nominata per tempo, con il
pagamento delle retribuzioni non
percepite oltre rivalutazione e
interessi dalla maturazione del credito
al saldo. Il sindacato SAB tramite il
segretario generale prof. Francesco Sola
esprime soddisfazione per il risultato
ottenuto da SAB di Napoli a difesa dei
sacrosanti diritti dei lavoratori
scolastici che sempre più spesso sono
vittime di tali disguidi in particolare
quando le graduatorie sono gestite da
più uffici.
Prof. Francesco Sola Segretario Generale
SAB
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